Art. 191.
articoli 191, 192 e 193.
Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del quattro per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare dei
In deroga alle disposizioni dell'art. 191, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176
importate si osservano le disposizioni dell'art. 191, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo
mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 191, 192 e 193, anche i diritti doganali dovuti a norma dell'art. 207.
condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 191 e 192.
comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 191 e 192 purché i diritti dovuti siano stati determinati all'atto della
Art. 191.