Nell'art. 55, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65
febbraio 1896, n. 65, per le merci estere in transito che escono dallo Stato per via di mare si prescinde, all'atto dell'imbarco, dalla emissione del
prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896; d) tre parti, con un massimo di lire