Art. 178.
La temporanea importazione è altresì autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 178
Le autorizzazioni di cui agli articoli 177 e 178 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della
all'art. 221 può ridurre o prorogare il periodo di validità di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178.
La dogana, con le modalità stabilite nell'autorizzazione di cui agli articoli 177 e 178, determina, sulla base delle condizioni reali in cui si
riproposta entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che provvede a norma dell'art. 178, terzo comma.
Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178 devono essere stabiliti: a) la quantità, la qualità, e l'origine della merce; b) lo
Art. 178.