Art. 134.
dell'art. 134: a) l'esportazione definitiva; b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione; c) il cabotaggio; d) la circolazione.
Art. 134.
norma del successivo articolo 134.
secondo comma dell'articolo precedente 134 si prescrivono a favore dell'Amministrazione delle poste.
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 133 e 134 gli assegni non possono circolare né essere ammessi a pagamento se non siano stati