(Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi)
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(Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri)
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Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni di bordo sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore e relativi rimorchi
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medesime sono considerati usciti in transito se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati, a condizione che l'imbarco o l'installazione a
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speciali che prevedono un diverso regime doganale per l'imbarco o la installazione delle dotazioni di bordo predette.
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installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e
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Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art. 237.
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I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
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I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione
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di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
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ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
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tecniche stabilite per gli impianti, la cui installazione non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti e sono soggette alle norme di cui all'art
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installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
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Per l'installazione di ogni apparato o dispositivo radioelettrico non considerato nelle norme tecniche di cui all'art. 354, dovrà essere richiesto il
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