(Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi)
diritto
(Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi)
diritto
(Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri)
diritto
(Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili)
diritto
Provviste e dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli
diritto
Le dotazioni di bordo che si sbarcano dalle navi italiane e straniere nei porti dello Stato si considerano estere agli effetti doganali.
diritto
(Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero)
diritto
(Regime doganale delle dotazioni di bordo dei veicoli stranieri che entrano nel territorio doganale e di quelli italiani che ne escono)
diritto
genere per essere destinati a dotazioni di bordo s'intendono immessi in consumo nel territorio doganale. Restano ferme, per l'immissione in consumo, le
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Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni di bordo sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore e relativi rimorchi
diritto
agevolare lo sbarco temporaneo dalle navi e dagli aeromobili di dotazioni di bordo destinate ad essere riparate o revisionate.
diritto
Agli effetti doganali costituiscono dotazioni di bordo delle navi, degli aeromobili, dei treni internazionali e dei veicoli stradali a motore in
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essere destinati a dotazioni di bordo degli aeromobili medesimi sono considerati usciti in transito od in riesportazione se esteri ed in esportazione
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straniere adibite alla navigazione marittima di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate e che sono destinati a dotazioni di bordo delle navi
diritto
che entrano nel territorio doganale e di quelli Le dotazioni esistenti a bordo dei mezzi di trasporto stranieri e relativi rimorchi che entrano nel
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nave o dell'aeromobile nonché delle relative dotazioni di bordo; d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.
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