L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214.
diritto
L'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore possono essere concessi in conformità delle norme sulle concessioni contenute nel presente
diritto
dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.
diritto