Si osservano, in quanto siano applicabili le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione
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predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.
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all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorità giudiziaria dai titolari dell'azienda o società correntista o dai coeredi del titolare
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