stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso
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Assicurazione obbligatoria
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E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
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destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa
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Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
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Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.
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E' ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili
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Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od
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tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.
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spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
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Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto nella misura del valore
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contrassegnate: a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati
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assicurazione, il cui pagamento della tassa postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa
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raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di enti, sono sottoposte a carico dei
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