Art. 56.
diritto
E' punito con l'ammenda da lire ottocento a milleduecento chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o
diritto
Al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell'art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei
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Per destinazione doganale delle merci si intende l'esito che agli effetti doganali è dato, in base alla dichiarazione prevista nell'articolo 56, alle
diritto
Le disposizioni degli articoli 293, 296, 297, 298, 300, 301, 329, 330 e 334 sono stabilite in deroga, rispettivamente, degli articoli 56, 99, 102
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Art. 56.
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