Art. 275.
diritto
Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui ai precedenti articoli 275 e 276 la dogana procede alla ricognizione della merce, verificandone la
diritto
articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.
diritto
degli articoli 275 e seguenti per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 82 per il pagamento dei diritti di
diritto
Art. 275.
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gestione. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 275.
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