Art. 218.
diritto
caso di importazione definitiva delle merci stesse ed all'ammontare degli interessi di mora di cui all'art. 218, computati sulla base del termine
diritto
all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva.
diritto
interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione definitiva.
diritto
Art. 218.
diritto
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'art. 218 del presente decreto.
diritto
In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma del precedente art. 218.
diritto
, secondo ed ultimo comma dell'art. 218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.
diritto