Art. 213.
diritto
Art. 213.
diritto
L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato possono essere concessi nella forma e nei limiti di cui agli articoli 213 e 214.
diritto
Possono essere rilasciate nella forma di cui all'art. 213, indipendentemente dai limiti di cui all'art. 214, concessioni per la ricezione, anche
diritto