Art. 128.
diritto
, eccettuati gli articoli 123, 124, 125, 126, 127 e 128.
diritto
Art. 128.
diritto
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all'art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in lire 1000
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