Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al
La rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura e per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli
esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa, o da lui dovuta a norma del secondo comma
somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle
addebitate a titolo di rivalsa: 1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attività esercitata