Irrogazione delle sanzioni
Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative
In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene
Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto alla autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate
di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il