Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo
pescatori, comprese le cooperative fra essi costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfetizzata in misura pari a quella
da enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità
indicati nell'art. 4; b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto dei produttori soci, anche
consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale
beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli acquistati allo