L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate dall'art. 16, al valore dei beni importati preso a base per l'applicazione dei dazi doganali
eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.
quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all'imposta indicata in meno.