Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
diritto
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel
diritto
I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di
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il servizio telegrafico nazionale; 3) i servizi di riscossione dei tributi, compresi i diritti sulle pubbliche affissioni; 4) le operazioni di credito
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alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni; 20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
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