riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1
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I contribuenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 4, tranne quelli indicati nel quarto comma dello stesso articolo e quelli che esercitano
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semplificate come segue: 1) l'emissione delle fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tranne le cessioni di immobili e di
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