Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27 e al n. 2) dell'art. 31, la percentuale di diminuzione è stabilita
diritto
registrate nel mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota
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cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile. La percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i contribuenti
diritto
della indicazione dell'ammontare dell'imposta; la detrazione spetta in misura corrispondente alla percentuale di diminuzione dei corrispettivi stabilita
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percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei giornali periodici
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