Le cessioni di beni destinati ad essere esportati dal cessionario nello stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che
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destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
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ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e
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vi è eventualmente incorporata; 2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei
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dall'inventario risultano esistenti nello stato originario; b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con la
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