Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per l'omissione o irregolarità delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a
diritto
La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte nell'art. 56 e in genere per difetto di motivazione deve
diritto
omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi
diritto