comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di
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dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n
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La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti
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pronostici di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, in quanto assoggettate all'imposta unica prevista
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24 maggio 1926, n. 898, e successive modificazioni.
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Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta
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modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre
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Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate
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legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni
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successive modificazioni; d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i
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, nell'ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19
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. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi
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aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte
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-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi
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modificazioni, comprese le fidejussioni e altre malleverie; 5) le operazioni di credito agrario effettuate da enti diversi dagli istituti e aziende di cui al
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