Irrogazione delle sanzioni
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Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative
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In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene
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Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso
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alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del rapporto alla autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate
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di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il
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