I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale.
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materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento
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Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni con materie fornite in
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