Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro.
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il nome e cognome, se non si tratta di imprese, società o enti, nonché il domicilio o la residenza dei soggetti nei cui confronti sono state emesse
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nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle da lui emesse a norma del secondo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro
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del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne
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del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la
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, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le
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risultante dalle fatture emesse; b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
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