Art. 82.
diritto
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.
diritto
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il
diritto
Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena
diritto
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella
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