2. Dei lavori dell'assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di
5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.
dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.
, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate.