Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.
Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al
Se entro trenta giorni dalla data di ricezione il Governo non fa opposizione e il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto.
Se entro trenta giorni dalla data della ricezione il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale o il Commissario non appone