1. Dopo la risposta del Governo su ciascuna interrogazione l'interrogante può replicare per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
discussione in assemblea. Nei dibattiti previsti nel secondo e nel terzo comma del presente articolo i relatori e il Governo possono replicare al
l'interpellante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 149.