Il referendum è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere
E` improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56.
Il referendum è improponibile per le norme dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio.
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e
Il referendum abrogativo è improponibile per le norme del presente Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio e non può essere esercitato nei sei