Fino all'elezione della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura esclusivamente gli affari correnti.
La Giunta dimissionaria o revocata a norma dell'articolo 30 dello Statuto o comunque decaduta resta in carica fino alla elezione della nuova Giunta
maggioranza dei membri della Giunta medesima, questa si considera integralmente dimissionaria.