sostituito dal seguente: « Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».
seguente articolo 54-ter: « Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le
consigli comunali, provinciali e regionali.
L' iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli
oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati.
Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere
I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio
, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e provinciali
I cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere
capoluogo di Provincia, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque.
Consigli provinciali e comunali e dei comprensori della Regione.
I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedano provvedimenti o
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, nonché agli elettori della Regione ed ai Consigli comunali e
capoluogo di provincia o di uno o più consigli comunali di comuni che rappresentino complessivamente almeno un ventesimo della popolazione regionale
competenza del Consiglio è indetto quando lo richiedano trentamila elettori della Regione, oppure tre Consigli provinciali oppure tanti Consigli comunali
L'iniziativa legislativa viene esercitata da ciascun Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o in forma associata
Ai fini della consultazione viene curata la diffusione di tale supplemento particolarmente ai Comuni, alle Province, ai consigli di quartiere, di
L'iniziativa delle leggi regionali appartiene agli elettori della Regione, ai consiglieri regionali, alla Giunta, ai Consigli comunali e provinciali
trentamila elettori della Regione o tre Consigli provinciali ovvero quindici Consigli comunali o almeno dieci Consigli comunali che rappresentino un decimo
elettori della Regione, a tre Consigli comunali, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio di valle o comunità montana e a ciascuno degli enti di
Con leggi regionali sono stabilite le modalità per lo esercizio del diritto d'iniziativa da parte dei cittadini, dei Consigli comunali e dei Consigli
due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale.
ciascun Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
ciascuno Consigliere regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - ai singoli Consigli provinciali; - agli elettori della Regione
I Consigli comunali e provinciali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze.
della Regione; - due Consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio; - dieci
Le proposte di legge dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali sono sottoscritte dai Presidenti dei rispettivi organi deliberanti.
interesse generale della Regione quando lo richiedano almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio regionale, o i Consigli
Nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, la Regione può istituire, con legge, sentiti i pareri del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali
Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.
Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene alla Giunta, a ciascun Consigliere regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli
Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o più Consigli comunali nelle
più Consigli comunali con una popolazione di almeno 20.000 elettori.
elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a
Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con
L'iniziativa delle leggi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali in numero non inferiore a
La Regione, a tal fine, può provvedere, con propria legge, all'istituzione di circondari e comprensori, sentiti i pareri dei Consigli provinciali e
elettori della Regione; - due Consigli provinciali; - dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di
I Consigli comunali, provinciali e gli altri enti territoriali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e le altre
L'iniziativa del referendum consultivo è riservata ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione.
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non
provvedimenti amministrativi quando lo richiedano quindicimila elettori, oppure più Consigli comunali che rappresentino complessivamente il quinto della
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ovvero due Consigli provinciali o venti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della
Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da
L'Istituzione di nuovi Comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale, sentiti i consigli
La Regione, al fine di realizzare una organizzazione più adeguata in funzione della programmazione economica favorisce e promuove, sentiti i Consigli
comunale dei capoluoghi di Provincia a non meno di tre Consigli comunali, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.