Il consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso
Il Consiglio istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione all'entità numerica dei Gruppi, assicurando comunque la presenza di ogni Gruppo
Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati composte in relazione all'entità numerica dei gruppi
Le Commissioni permanenti sono composte, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi
Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse
2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.
3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che per prescrizione di legge o del regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare