Art. 79
Art. 79.
, 79, 80 è rimesso al Consiglio.
Art. 79.
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2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
4. Il comitato dei nove previsto nell'articolo 79 si riunisce prima della discussione, con l'intervento del presidente della commissione, per
dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della
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