L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente
Art. 67
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni dell'articolo 67.
I referendum di cui agli articoli 67 e 69 non possono essere indetti prima che sia trascorso un anno dall'espletamento di un qualsiasi altro
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
Art. 67.
2. Alle riunioni del Consiglio di presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei gruppi parlamentari che
dell'articolo 67, nei confronti dei senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Senato; approva i regolamenti interni