Art. 56.
Art. 56
E` improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 55 e 56.
Art. 56.
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Il diritto di iniziativa e quello di richiesta del referendum si esercitano in conformità di quanto previsto nel precedente articolo 56.
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Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e