Art. 34.
Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è
Art. 34.
, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14
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Le disposizioni contenute negli articoli 34 e 35 si applicano anche per i progetti di regolamento, di piano, di programma o di altro provvedimento di
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trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, secondo le modalità di cui al precedente articolo 34.
della proposta di revoca il Consiglio deve procedere alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta a norma dell'articolo 34 del presente
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