Art. 109.
Art. 109.
4. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
Salva la facoltà di cui all'articolo 109, nessun senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di
l'approvazione finale. Sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.
, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109. Il disegno di legge è rimesso all'assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 4 e 5