1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di presidenza.
diritto
2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la
diritto
Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza
diritto
1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio di presidenza provvisorio.
diritto
2. Lo spoglio delle schede è fatto da tre segretari designati dal Presidente. Si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.
diritto
2. Lo spoglio delle schede per le votazioni di cui all'articolo 5 è fatto senza indugio da otto senatori estratti a sorte. La presenza di cinque è
diritto