Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.
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Ove il Presidente non provveda entro quindici giorni, la convocazione viene disposta da altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure, in
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Qualora l'ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti a funzioni delegate, la Giunta, sentita la commissione consiliare competente
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