Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali
diritto
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge
diritto
Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.
diritto
Le leggi regionali sono pubblicate entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
diritto
I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla
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Promulgazione delle leggi regionali
diritto
Promulgazione e pubblicazione dei Regolamenti
diritto
Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
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Il termine per la promulgazione e per l'entrata in vigore di una legge può essere abbreviato dalla legge stessa qualora essa sia dichiarata urgente
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Promulgazione delle leggi
diritto
Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti
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Nel caso in cui il Consiglio ne abbia dichiarato l'urgenza, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono soggette ai termini suindicati.
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Nel caso in cui l'impugnazione del Governo venga respinta dalla Corte costituzionale o dal Parlamento, il termine per la promulgazione decorre dalla
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della Regione immediatamente e comunque entro dieci giorni dalla data della promulgazione. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
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Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed
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La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti
diritto
La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale avviene anche prima del termine di cui al precedente articolo quando il
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Nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo precedente, nella formula di promulgazione è fatta menzione della scadenza del termine
diritto
In caso di rinvio, ove il Consiglio regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta dei componenti, si procede alla promulgazione se entro
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Per la promulgazione e la pubblicazione dei Regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per
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Promulgazione delle leggi
diritto
Promulgazione e pubblicazione dei regolamenti
diritto
La promulgazione e la pubblicazione delle suddette norme di attuazione avvengono secondo le stesse disposizioni previste dal presente Statuto per le
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Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali
diritto
La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli
diritto
terzo dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda deliberazione del Consiglio e, se ha avuto luogo
diritto
Per la promulgazione e la pubblicazione dei regolamenti deliberati dal Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le modalità previste per
diritto
La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge
diritto
Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.
diritto
La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli
diritto
La legge regionale è pubblicata nel bollettino Ufficiale non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione ed entra in vigore al 15 giorno successivo
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comma dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda delibera del Consiglio e, se ha avuto luogo, della
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Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.
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Quando venga proposta per un disegno di legge la abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della
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