Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può, se il Governo lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei
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viene promulgata, salvo che, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio
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nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei
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La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Nel
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione espressa o tacita del visto. Il testo è preceduto e
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promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale
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La legge è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al
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Costituzione e, ove il Consiglio la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata se il Governo della Repubblica
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al
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La legge dichiarata urgente dal Consiglio, può, se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza
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Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se
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Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
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La legge di revisione è inviata alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione ed è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni
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La legge è promulgata, se il Governo della Repubblica, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, non promuova la questione di legittimità
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di
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promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine per il rinvio
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nuovo la legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è comunicata entro cinque giorni al Commissario del Governo ed è promulgata se nei
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La legge di revisione o di abrogazione dello Statuto è inviata al Governo entro cinque giorni dall'approvazione ed è promulgata dal Presidente della
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La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di
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promulgata, se entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità
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