2. Il tempo concesso all'interrogante per la replica non può eccedere i cinque minuti.
diritto
- eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia - non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o
diritto
4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere la durata di trenta minuti.
diritto
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei
diritto
1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per
diritto
1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia
diritto
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può
diritto
presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il
diritto
, per non più di venti minuti ciascuno, e nell'intervento del Governo.
diritto
minuti ciascuno, un oratore per gruppo. Non sono ammissibili proposte che comportino modificazioni del programma o che rendano impossibile
diritto
commissioni. Se peraltro, all'atto della comunicazione, un deputato chiede di discuterlo, l'assemblea decide, sentito, per non più di cinque minuti, un
diritto
minuti.
diritto
1. Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di 20 minuti, ordini del giorno che servano di
diritto
decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.
diritto
più di quindici minuti ciascuno. Se l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
diritto
2. Nello svolgimento di ciascuna interpellanza il proponente non può superare il termine di venti minuti. Dopo le dichiarazioni del Governo
diritto
1. I senatori possono leggere i loro discorsi, ma per non più di trenta minuti.
diritto
4. Quando siano trascorsi 40 minuti dal principio della seduta, il Presidente rinvia le interrogazioni residue alla seduta successiva.
diritto
2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non
diritto
intervento non può superare i dieci minuti.
diritto
venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
diritto
un tempo non superiore ai dieci minuti.
diritto
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il
diritto
. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati
diritto
decide l'assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il
diritto
mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.
diritto
parlamentare può, prima di ogni votazione, fare una dichiarazione di voto a nome del gruppo di appartenenza, per non più di quindici minuti. Uguale facoltà
diritto
un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.
diritto
minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
diritto
singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della
diritto
di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la commissione può riferire oralmente.
diritto
per gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.
diritto