Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
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nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato: a) tra i funzionari della
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espressa riserva di un terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali amministrative.
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I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali
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generale od equiparata; b) per primi referendari: i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a
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, anche al Segretario generale o ai funzionari da lui proposti.
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dell'inerzia degli uffici e le responsabilità dei funzionari.
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rapporto alla materia di loro competenza, nonché, previa intesa con il Presidente del Consiglio e con la Giunta, l'intervento di funzionari
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della Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali in seduta non pubblica, sono esonerati
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verbale e dei funzionari addetti alle singole commissioni.
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2. Hanno posto nel banco della Presidenza il Segretario generale e gli altri funzionari autorizzati dal Presidente.
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rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed
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intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di enti
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