1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o
diritto
il Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo, salva sempre la facoltà del Governo prevista dal
diritto
nei suoi confronti la censura e può disporne l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'aula
diritto