2. L'esame in commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una
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dibattito limitato ad un oratore per gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.
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concludersi con una relazione al Senato o con una risoluzione che inviti il Governo a provvedere.
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