La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.
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Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.
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La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
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Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a
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legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Al testo della legge segue la formula:« La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
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Al testo del regolamento segue la formula:« Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
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Al testo del regolamento segue la formula: « Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E` fatto obbligo
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E` fatto obbligo a chiunque
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E` istituito presso il Consiglio l'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione.
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La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione
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segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
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La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale è obbligatoria per: - le leggi regionali promulgate; - i Regolamenti regionali promulgati; - tutti i
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I progetti di legge e di regolamento vengono pubblicati in apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione.
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La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
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La legge regionale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque
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I regolamenti sono promulgati entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per il controllo e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
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Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla promulgazione ed
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del Regolamento segue la formula: « Il presente Regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque
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) designa uno dei componenti la Giunta a sostituirlo in caso di impedimento, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione; g) esercita
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pubblicazione del risultato del referendum nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Presidente della Giunta e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo
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Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione non sostituisce la
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Al testo della legge segue la formula:« La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti
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La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla
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Prima della presentazione al Consiglio, la Giunta provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il bilancio di previsione.
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Al testo segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
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Le leggi regionali entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, salvo i
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Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresì nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti
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La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a
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Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
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entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
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La legge di approvazione e il testo integrale dell Statuto sono pubblicati, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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In caso di approvazione della proposta, la norma perde efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sul Bollettino
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Al testo della legge segue la formula: « La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque
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La legge regionale è pubblicata nel bollettino Ufficiale non oltre dieci giorni dalla sua promulgazione ed entra in vigore al 15 giorno successivo
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4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.
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1. Alla pubblicità dei lavori delle giunte e delle commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle
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