La legge regionale regola le modalità di convocazione e di formazione delle rappresentanze in detta assemblea.
diritto
La elezione del Presidente del Consiglio ha luogo, per scrutinio segreto, con la maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
diritto
Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.
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2. La commissione riferisce in ogni caso all'assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine
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Dell'esame in assemblea
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3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'assemblea o per la commissione in sede legislativa, ed in allegato
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(Testo approvato dall'assemblea il 18 febbraio 1971)
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2. Se l'assemblea o la commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest' ultimo caso
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Delle sedute dell'assemblea, delle commissioni e del Parlamento a camere riunite
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3. Gli emendamenti respinti in commissione possono essere ripresentati in assemblea.
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3. Il programma, approvato all'unanimità, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'assemblea e ai presidenti delle
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Dell'organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno della assemblea e delle commissioni
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4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'assemblea o la commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia
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1. Per verificare se l'assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
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Governo o respinti in commissione possono essere ripresentati in assemblea; essi sono posti in votazione in assemblea dopo la approvazione dell'ultimo
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2. Dei lavori dell'assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
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1. Il Presidente dell'assemblea o il presidente della commissione apre la seduta e la chiude.
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5. L'Ufficio di presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova assemblea.
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2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in assemblea.
diritto
1. Qualora l'assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
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Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.
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2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di gruppo o da 15 deputati in assemblea e da un rappresentante di gruppo o da 4
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1. Ai fini della seconda deliberazione, la commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all'assemblea.
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3. La giunta propone all'assemblea le modificazioni e le aggiunte al regolamento che la esperienza dimostri necessarie.
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2. I pareri espressi dalla commissione affari costituzionali sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'assemblea.
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1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'assemblea e delle commissioni del CNEL.
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1. Le relazioni delle commissioni devono essere presentate all'assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto.
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Comunicazioni all'assemblea
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Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'assemblea può deliberare, senza
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Discussione del bilancio in assemblea
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Svolgimento delle interrogazioni orali in assemblea
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(Testo approvato dall'Assemblea il 17 febbraio 1971)
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Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'assemblea
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Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell'assemblea
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comunicazione all'assemblea, che l'interrogazione venga iscritta per la risposta orale all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea destinata allo
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Gli oratori parlano all'assemblea dal proprio seggio e in piedi.
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preceduto da una discussione in assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informatori a cui la commissione dovrà attenersi nella
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Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni
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Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'assemblea
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Procedura delle commissioni in sede redigente - Votazione finale del disegno di legge in assemblea
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2. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica
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Esame in commissione e discussione in assemblea del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato
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2. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in assemblea, anche dal solo proponente.
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2. La petizione viene quindi comunicata in sunto alla assemblea e trasmessa alla commissione competente per materia.
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2. Il programma adottato all'unanimità dalla conferenza diviene definitivo con la comunicazione all'assemblea, da farsi non oltre la terza seduta
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2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato
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6. Nei periodi in cui siede l'assemblea ciascuna commissione permanente si riunisce di norma almeno due volte per settimana.
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3. La giunta riferisce all'assemblea con relazione scritta, stampata e distribuita almeno cinque giorni prima dell'inizio della discussione.
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Possono parlare in assemblea esclusivamente i senatori e, ogni volta che lo richiedano, i rappresentanti del Governo.
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3. La commissione, nel termine fissato dall'assemblea, presenta a questa le proprie proposte eventualmente accompagnate da una relazione.
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